gen 27 2009

Rette della materna: il testo integrale dell’ordinanza del TAR

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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2008, proposto da: ………………., e da Paolo Olivini, Alessandro Bertocchi e Marco Bertoldi, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Bassi e Alessandro Boldini, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Gramsci 30;

contro

COMUNE DI CASTELCOVATI, rappresentato e difeso dall’avv. Silvano Venturi, con domicilio eletto presso il medesimo legali in Brescia, via Moro 10;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia

- della deliberazione consiliare n. 31 del 23 settembre 2008, con la quale è stato approvato il piano relativo al diritto allo studio per l’anno scolastico 2008-2009;

- della deliberazione giuntale n. 52 del 26 settembre 2008, con il quale sono stati definiti i corsi di aggiornamento e i criteri di abbattimento delle rette della scuola materna;

- della nota esplicativa del sindaco del 13 ottobre 2008;

- della nota esplicativa del segretario comunale del 15 ottobre 2008;

- della nota del sindaco prot. N. 10993 del 14 novembre 2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelcovati;

Visti gli art. 19 e 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2009 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. Con gli atti impugnati il Comune ha approvato il piano relativo al diritto allo studio per l’anno scolastico 2008-2009 e ha definito i criteri di abbattimento delle rette della scuola materna. In particolare con la deliberazione consiliare n. 31 del 23 settembre 2008 è stata fissata in € 172 la retta mensile per la scuola materna e sono stati previsti i seguenti contributi comunali diversificati in relazione al reddito ISEE: a) € 50 per la fascia I ( fino a € 4.000); b) € 42 per la fascia II (da € 4.001 a € 8.000); c) € 34 per la fascia III (oltre € 8.000). Innovativamente rispetto agli anni scorsi si prevede che il contributo comunale per l’abbattimento della retta rimanga subordinato alla frequenza da parte dei genitori ad appositi corsi di formazione su tematiche formative;

2. Questa disciplina è stata precisata con la deliberazione giuntale n. 52 del 26 settembre 2008, la quale ha stabilito che la frequenza ai corsi di formazione (almeno 3 sugli 8 programmati, salvo legittimo impedimento) è prevista solo per i genitori inseriti in fascia III (peraltro l’onere ricade su entrambi i genitori). Il sindaco con nota esplicativa del 13 ottobre 2008 e il segretario comunale con nota esplicativa del 15 ottobre 2008 hanno ribadito il collegamento tra la mancata frequenza e la perdita del contributo relativo alla fascia III.

3. Nell’operare la definizione delle rette il consiglio comunale sembra aver esercitato la competenza in materia di tariffe per la fruizione dei servizi comunali prevista dall’art. 42 comma 2 lett. f) del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267. Anche la precisazione dei casi di esclusione dai contributi per l’abbattimento delle rette ricade nella medesima competenza e non può dunque essere effettuata al di fuori di precise linee-guida stabilite dal consiglio comunale. Nel caso in esame la giunta comunale ha invece introdotto autonomamente delle disposizioni che da un lato restringono la categoria dei genitori interessati e dall’altro fissano la soglia di superamento dell’onere di frequenza.

4. Nel campo dell’assistenza scolastica i comuni dispongono di ampia discrezionalità nel rispetto dei principi della LR 20 marzo 1980 n. 31. Per quanto riguarda la scuola materna si possono individuare tre indicazioni legislative vincolanti: a) incentivazione generalizzata della frequenza alle scuole materne (art. 5 comma 1); b) favore per le innovazioni educative che garantiscano continuità e collegamento con la società (art. 2 comma 1); c) partecipazione agli oneri in relazione alle rispettive fasce di reddito con esonero per quanti si trovano in particolari condizioni di disagio economico (art. 10 comma 2).

5. La scelta del Comune di organizzare corsi di formazione per i genitori potrebbe rispondere al secondo dei predetti principi (a condizione che il programma dei corsi abbia un effettivo contenuto tecnico - divulgativo) ma l’esclusione dal contributo comunale di quanti non vogliono partecipare è potenzialmente idonea a ledere gli altri due principi. Viene infatti introdotto un aggravio che disincentiva all’iscrizione alla scuola materna e penalizza in modo indiscriminato soggetti appartenenti a una categoria troppo ampia (reddito ISEE oltre € 8.000) per costituire un sicuro indice di benessere economico.

6. Non sembra quindi consentito escludere direttamente dal contributo comunale tutti i soggetti della fascia III non interessati ai corsi di formazione. La discrezionalità dell’amministrazione può invece esplicarsi attraverso soluzioni maggiormente proporzionate all’obbiettivo desiderato, anche con forme di incentivazione economica per quanti partecipano ai corsi ma senza distorsioni a svantaggio di coloro che non intendono partecipare.

P.Q.M.

il TAR Brescia accoglie la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nalla camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore

Firmato  L’ ESTENSORE                                            Firmato IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 23 GENNAIO 2009-01-26
IL SEGRETARIO

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