gen 28 2012

Accertamenti ICI: ecco il testo delle sentenze della Commissione Tributaria che danno torto al Comune

Tag scritto da: Proposta per Castelcovati alle 13:18

Dal 2010 sono arrivati nelle case dei Castelcovatesi numerosi accertamenti relativi all’ICI che, secondo il Comune di Castelcovati, non era stata assolta in modo corretto dai contribuenti. All’inizio il Sindaco di Castelcovati, oltre a vantarsi di questa attività di accertamento nei confronti dei presunti “evasori”, si è anche dilungata nei Consigli comunali e sulla stampa a raccontare che la Commissione Tributaria si era pronunciata a favore del Comune.
Poi per molti mesi silenzo totale. Adesso scopriamo il perché: il sindaco non aveva più nulla di cui vantarsi. Infatti a partire dal marzo 2010 fino ai nostri giorni sono fioccate sentenze a ripetizione che hanno dato sempre torto al Comune, che al massimo è riuscito a transare in giudizio, sulla base di motivazioni che rivestivano una valenza di carattere generale. Il nostro Comune ha preferito far finta di niente, nonostante comunicazioni formali di un gruppo di minoranza, e anche oggi continua a comportarsi come se nulla fosse.
Ne sono prova i numerosi accertamenti che sono arrivati in queste settimane ai cittadini e che continuano a seguire l’impostazione che la Commissione Tributaria ha ritenuto inammissibile.

Non sappiamo se i nostri amministratori siano in mala fede o semplicemente degli incompetenti, ma sicuramente trattano i loro amministrati come se fossero dei sudditi.

Proposta per Castelcovati, che ha sempre avuto la pretesa di essere al servizio dei cittadini, ritiene pertanto opportuno mettere a loro disposizione il testo delle sentenze che hanno visto il Comune soccombere, senza citare, per evidenti motivi di riservatezza, il nome dei ricorrenti e gli importi contestati.
Crediamo che questo possa fornire una informazione utile nel contraddittorio che i cittadini contribuenti hanno in corso nei confronti dell’amministrazione.
Pubblichiamo di seguito le prime sentenze di cui abbiamo copia, con la promessa che non appena ne avremo altre provvederemo a pubblicarle.

SENTENZA DEL 27/09/2010

Il Signor ………………., ricorre avverso avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, emesso dal Comune di Castelcovati. Analogo ricorso è stato presentato per l’anno 2008. La Commissione dispone la riunione al presente del ricorso nr. ………/10.
Ritiene il ricorrente che il ricorso vada accolto in quanto l’ICI fu assolta nella misura corretta
Resiste l’Ufficio.
Il ricorso merita l’accoglimento.
Dall’esame degli atti, risulta come il Comune per effettuare l’accertamento si sia avvalso di una perizia estimativa, ma tale perizia, a parere della Commissione, parte da presupposti non condivisibili.
Parte cioè dal valore ipotetico futuro del fabbricato da costruire sull’area edificabile per risalire a ritroso considerando i costi di costruzione.
Inoltre il Comune, ha considerato il valore di aree simili, e di atti simili, ma senza allegare tali atti all’avviso qui impugnato.
Di conseguenza, la Commissione ritiene che le doglianze della ricorrente siano da accogliere.
Stante la materia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Così deciso in Brescia il 27/09/2010

SENTENZA DEL 21/06/2011

Preliminarmente al presente vengono riuniti i ricorsi RGR n…… e ……….. per connessione soggettiva ed oggettiva.
Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2007/08/09.
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’accertamento.
Il disposto dell’art. 59 D. Lgs 446/97 demanda ai comuni il potere di determinare i valori delle aree fabbricabili “al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.
Il Consiglio Comunale con delibera del 13/04/07 determinò il valore delle aree edificabili, confermando quello del 2006, posto che anche il listino immobiliare CCIAA del 2005 evidenziava in continuità gli stessi importi.
Secondo Il ricorrente, pertanto, il comune non può pretendere nulla di più di quanto versato nel rispetto delle delibere di cui sopra.
Il comune sostiene che per alcuni anni i valori di cui sopra avevano significato autolimitativo dell’azione d’accertamento, per altri ed esattamente il 2007/08/09 avevano un significato indicativo e non autolimitativo e che pertanto potevano essere applicati retroattivamente quelli determinati nel regolamento comunale del 2010.
Secondo il comune per la determinazione del valore degli immobili ai fini ICI è da considerarsi legittima l’applicazione anche retroattiva del regolamento comunale di cui all’art. 59 sopra richiamato, in quanto quest’ultimo non ha natura imperativa, ma svolge una funzione analoga a quella svolta dal c.d. “studi di settore”.
In realtà, l’art. 44 del regolamento comunale ICI recita che “il presente regolamento ICI entra in vigore il 1 gennaio 2010. Dalla medesima data si intende revocata la previgente regolamentazione comunale in materia ICI”. Secondo la Commissione, pertanto, il comune doveva rispettare la previgente normativa, revocata solo dal 1 gennaio 2010.
Nel merito, il ricorrente eccepisce che il comune considera carta straccia le delibere precedenti, irridendo il principio di affidamento e basandosi unicamente sulla perizia Lupatini.
In particolare viene contestata questa perizia valutativa, la quale basa la ricostruzione del valore dei terreni prevalentemente avendo riguardo al valore degli edifici realizzabili e deducendo da esso i costi necessari per l’edificazione, nonché il profitto del costruttore.
La Commissione osserva che il valore di vendita del teorico fabbricato astrattamente costruibile è presunto senza essere supportato da alcuna prova, così pure per quanto concerne i costi e l’utile dell’operatore.
Si osserva inoltre la manifesta illogicità di tale processo valutativo in quanto così procedendo si arriverebbe all’assurda conclusione che tanto minore è l’utile che il costruttore si attende di ottenere da una operazione immobiliare, tanto maggiore è la somma che egli sarebbe disposto a pagare per l’area sulla quale tale operazione deve essere realizzata.
In sintesi, il comune arriva a determinare il valore dei terreni in oggetto solo attraverso un processo deduttivo mediante l’utilizzo di numerose presunzioni, che dovrebbero avere quanto meno i presupposti della gravità, precisione e concordanza. Meglio sarebbe stato applicare, così come implicitamente richiesto anche dal ricorrente il D. Lgs. 504/92 art.5, il quale stabilisce, ai fini ICI, che il valore delle aree fabbricabili è costituito dal “valore venale in comune commercio, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Concludendo, per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene il ricorso fondato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e annulla gli avvisi impugnati.

Brescia, 21/06/2011

Sulla base di questi pronunciamenti, con particolare riferimento al fatto che per gli anni fino al 2009 possono essere considerati validi i valori vigenti all’epoca, ci pare opportuno riportare questi valori, a titolo informativo e non probatorio, nella seguente tabella.

Tipo Area

/ anni

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SP

 

12,91

12,91

15,00

15,00

15,00

16,50

16,50

25,70

D da urbanizzare

20,66

20,66

30,00

30,00

30,00

33,00

33,00

60,80

D urbanizzata

46,48

46,48

70,00

70,00

70,00

77,00

77,00

122,50

C da urbanizzare

30,99

30,99

46,00

46,00

46,00

50,60

50,60

141,80

C urbanizzata

72,30

72,30

110,00

110,00

110,00

121,00

121,00

237,70

B1

 

92,96

92,96

130,00

130,00

130,00

143,00

143,00

247,00

B 2-1

 

92,96

92,96

125,00

125,00

125,00

137,50

137,50

237,70

B 2-2

 

92,96

92,96

120,00

120,00

120,00

132,00

132,00

217,80

 

Suggeriamo ai cittadini che hanno ricevuto gli accertamenti di assumere questi valori per valutare la congruità dei propri versamenti ICI effettuata negli anni dal 2005 al 2009, e, nell’ipotesi che i loro versamenti non siano coerenti con tali valori, di imboccare la strada dell’accertamento con adesione sulla scorta dei valori tabellari e non sulla base della perizia del Comune, la cui validità secondo la sentenza decorre al massimo dal 1 gennaio 2010.

 

Sentenza del 27/09/2010

Sentenza del 21/06/2011

 

Tabella valori ICI aree edificabili in base alle delibere di Giunta


gen 25 2012

Accertamenti ICI: il Comune restituisca il maltolto

Tag scritto da: Proposta per Castelcovati alle 18:37

A partire dall’autunno 2009, poi ancora dal gennaio all’ottobre 2010 ed infine da novembre 2011 fino ad oggi, le case dei cittadini di Castelcovati sono state invase da numerosi accertamenti d’ufficio, relativi all’ICI per gli anni a far corso dal 2003, per importi complessivi di molte centinaia di migliaia di euro.

Fin dall’inizio, insieme agli altri gruppi di minoranza, abbiamo approvato l’azione di verifica laddove colpiva evasori ed elusori dell’imposta, ma contestato le modalità di tali accertamenti, evidenziando in particolare i valori eccessivi attribuiti alle aree edificabili da una perizia approssimativa, che la Giunta aveva fatto propria con apposita delibera, ed il fatto che destinatari degli accertamenti fossero anche cittadini che già avevano corrisposto al Comune quanto dovuto in base alle delibere in vigore.

Ora quelli che erano dubbi e perplessità sono diventati certezze.

Infatti la Commissione Tributaria di Brescia, a partire dal settembre 2010, poi a giugno 2011 e anche più recentemente, si è pronunciata in merito ai ricorsi presentati da alcuni cittadini di Castelcovati contro gli accertamenti ICI per gli anni 2007, 2008 e 2009, accogliendoli integralmente e quindi ha dato torto al Comune.

Si tratta di circa quindici ricorsi, che riguardano accertamenti per oltre 170.000 euro e che rappresentano una percentuale elevatissima rispetto a quelli presentati (infatti molti cittadini non hanno presentato ricorso pur in presenza di importi ingenti, molto spesso per paura di più gravi conseguenze) che poggiano sulle seguenti considerazioni:

  • fino all’anno 2009 è illegittima l’applicazione retroattiva dei valori stabiliti dalla perizia del Comune nei confronti dei cittadini che abbiano già provveduto al versamento secondo i valori stabiliti dall’Amministrazione in carica in quel momento;
  • in ogni caso la perizia, sulla quale si basano gli accertamenti del Comune di Castelcovati, si fonda su di un presupposto non condivisibile in quanto stabilisce il valore dell’area edificabile partendo dall’ipotetico valore futuro del fabbricato da costruire; 
  •  infine per quanto riguarda il valore venale di aree simili a quelle oggetto di accertamento, il Comune non ha prodotto atti notarili idonei a definirlo.

Giova evidenziare come la Commissione Tributaria abbia riconosciuto la correttezza degli accertamenti per soli 25.000 euro, annullando tutto il resto.

Anche l’Agenzia del Territorio, nel dicembre 2010 ha ritenuto che la perizia utilizzata dal Comune contiene una “stima indicativa e di massima” oltre a grossolani errori. Come conseguenza, la Commissione Tributaria dichiarava nel settembre 2011: “Si deve concludere che la perizia stessa appaia priva di valido fondamento ed inidonea a costituire presupposto per la determinazione dei corretti valori delle aree e, conseguentemente, quale fonte di innesco degli accertamenti successivi”.

E’ evidente che con queste motivazioni la gran parte degli accertamenti ICI, che anche in questi giorni stanno arrivando ai cittadini di Castelcovati, è illegittima in quanto si basa su presupposti e metodi di calcolo errati ed in ogni caso per gli anni fino al 2009 compreso non può in alcun modo essere inviato accertamento a coloro che hanno versato l’ICI sulle aree edificabili in base ai valori vigenti all’epoca.

La questione non si pone tanto in termini giuridici, in quanto in materia tributaria le sentenze non producono effetti immediatamente trasferibili ai casi analoghi, limitando il loro valore alla questione oggetto del pronunciamento.

Esiste però una questione politica grande come una casa e che attiene alla equità, in quanto non pare accettabile che situazioni analoghe vengano trattate dal Comune di Castelcovati in modo difforme, e che quindi si determino disparità di trattamento tra i cittadini che hanno pagato subito e quelli che hanno seguito la procedura dell’accertamento con adesione, concordando importi inferiori rispetto all’accertamento, e ancora maggiore disparità con quelli più accorti che hanno presentato ricorso.

Chiediamo che l’Amministrazione si faccia carico del problema e vi ponga rimedio. Per questo avanziamo una articolata e ragionevole proposta che prevede:

  • il coinvolgimento della cooperativa che ha curato gli accertamenti, la quale, come ha avuto interesse a tenerli alti, percependo un compenso proporzionale all’incassato, dovrà ora prestarsi gratuitamente per il ricalcolo di tutti gli accertamenti e restituire quanto eventualmente incassato in modo improprio;
  • la nuova determinazione dei valori da prendere come riferimento per gli accertamenti, in modo che fino al 31 dicembre 2009 vengano tenuti buoni i valori stabiliti dalle amministrazioni in carica all’epoca mentre, a partire dall’ 1 gennaio 2010, siano definiti nuovi valori conformi al valore venale in commercio, evitando calcoli astrusi, che oltre tutto la commissione tributaria ha ritenuto illegittimi;
  • la restituzione ai cittadini delle somme versate in più, attraverso meccanismi anche rateali, in modo da salvaguardare il bilancio comunale, messo a rischio da una gestione approssimativa;
  • infine, considerato il permante orientamento della Commissione Tributaria, revocare gli accertamenti in corso, per evitare uno sperpero di denaro pubblico e privato in inutili cause, il cui esito appare scontato.

In fondo ci pare assolutamente normale aspettarsi che un buon amministratore locale, quindi vicino ai suoi cittadini e attento a tutelarne davvero gli interessi, sia capace di ammettere i propri errori e rimediarvi.

Magari chiedendo scusa ai cittadini che senza motivo sono stati chiamati dal Sindaco “evasori”.


gen 17 2012

Dal Bresciaoggi del 17 gennaio sull’ICI

Tag scritto da: Proposta per Castelcovati alle 20:38

Bresciaoggi di martedì 17 gennaio 2012 - PROVINCIA - Pagina 22
CASTELCOVATI. Il pronunciamento della Commissione tributaria «boccia» l´amministrazione

Stangata Ici, un boomerang: il sindaco rischia una batosta

di Massimiliano Magli
Accolti quattro ricorsi di cittadini per le imposte ritenute inique Per il Comune possibile scenario di reclami e rimborsi a «valanga»

stangata-ici-un-boomerangAlla «batosta» tributaria subita da alcuni contribuenti covatesi, ha fatto fronte nei giorni scorsi  una batosta giudiziaria, che questa volta ha colpito l´Amministrazione comunale.
A Castelcovati fa ancora rumore la forte contestazione sulle modalità di applicazione dell´Ici da parte della Giunta. E le quattro sentenze della Commissione tributaria, arrivate su altrettanti ricorsi promossi da aziende e privati, finiscono per sollevare un polverone, rischiando di compromettere l´intera operazione di riscossione con tanto di sanzioni promosse dal Comune.
A FAR NOTARE «il grave impasse in cui è caduto il Comune» è l´ex vice sindaco Luciano Onger, nonché delegato all´urbanistica. «Ho saputo, sentenze alla mano, del successo di quattro cittadini nel ricorso contro questa Amministrazione, per quelle che ritenevano gravi ingiustizie applicative».
I ricorsi hanno ottenuto sentenza nel 2011, da giugno a dicembre, e quanto si evince potrebbe mettere in difficoltà lo stesso Comune, qualora gli altri cittadini che non hanno fatto ricorso, molti dei quali per evitare ulteriori spese, facessero una sorta di class action contro il Comune.
«GLI IMPORTI che sono oggetto di sentenza - spiega Onger - ammontano a decine di migliaia di euro: cifre importanti. Inoltre la Commissione ha bocciato l´applicazione retroattiva dal 2009 al 2007 a fronte di due principi dominanti. Anzitutto la perizia utilizzata nell´individuare l´imponibile - spiega Onger - è stata fatta con metodo inaccettabile, perché ricostruisce il valore dell´area partendo dal valore finale del fabbricato, nell´ipotesi che tutta la volumetria utilizzabile sia realizzata. Questa è una follia - sostiene Onger -, perché basti immaginare che molti cittadini potrebbero preferire un giardino più grande, ma in tal caso pagano il giardino come se fosse edificato. In secondo luogo era richiesto, per individuare l´imponibile, una media con i valori di mercato. Il Comune ha previsto tale valore. Eppure - incredibile ma vero, non lo ha individuato numericamente».
Secondo Onger, inoltre, il Comune, avendo modificato il regolamento applicativo all´inizio del 2010, non avrebbe potuto applicare in via retroattiva tale modalità di calcolo.
«L´enorme ingiustizia di questo Comune - ha aggiunto l´ex vice sindaco - è che ha stravolto valori che erano già stati individuati dal Comune nelle precedenti Amministrazioni, con le Giunte di Aldo Onger e Roberto Orlandi: a quel punto i cittadini pagarono secondo quelle stime. Ora invece vengono trattati come scorretti, nonostante abbiano ubbidito a quanto prescritto loro dal Comune in quegli anni, con tanto di sanzioni».
A fronte delle recenti sentenze, Onger chiede al Comune di «restituire quanto tolto ai cittadini in modo ingiusto. Diversamente - ha concluso - si tratterà di somme con le quali dovranno fare i conti le future Amministrazioni».