Dal 2010 sono arrivati nelle case dei Castelcovatesi numerosi accertamenti relativi all’ICI che, secondo il Comune di Castelcovati, non era stata assolta in modo corretto dai contribuenti. All’inizio il Sindaco di Castelcovati, oltre a vantarsi di questa attività di accertamento nei confronti dei presunti “evasori”, si è anche dilungata nei Consigli comunali e sulla stampa a raccontare che la Commissione Tributaria si era pronunciata a favore del Comune.
Poi per molti mesi silenzo totale. Adesso scopriamo il perché: il sindaco non aveva più nulla di cui vantarsi. Infatti a partire dal marzo 2010 fino ai nostri giorni sono fioccate sentenze a ripetizione che hanno dato sempre torto al Comune, che al massimo è riuscito a transare in giudizio, sulla base di motivazioni che rivestivano una valenza di carattere generale. Il nostro Comune ha preferito far finta di niente, nonostante comunicazioni formali di un gruppo di minoranza, e anche oggi continua a comportarsi come se nulla fosse.
Ne sono prova i numerosi accertamenti che sono arrivati in queste settimane ai cittadini e che continuano a seguire l’impostazione che la Commissione Tributaria ha ritenuto inammissibile.
Non sappiamo se i nostri amministratori siano in mala fede o semplicemente degli incompetenti, ma sicuramente trattano i loro amministrati come se fossero dei sudditi.
Proposta per Castelcovati, che ha sempre avuto la pretesa di essere al servizio dei cittadini, ritiene pertanto opportuno mettere a loro disposizione il testo delle sentenze che hanno visto il Comune soccombere, senza citare, per evidenti motivi di riservatezza, il nome dei ricorrenti e gli importi contestati.
Crediamo che questo possa fornire una informazione utile nel contraddittorio che i cittadini contribuenti hanno in corso nei confronti dell’amministrazione.
Pubblichiamo di seguito le prime sentenze di cui abbiamo copia, con la promessa che non appena ne avremo altre provvederemo a pubblicarle.
SENTENZA DEL 27/09/2010
Il Signor ………………., ricorre avverso avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, emesso dal Comune di Castelcovati. Analogo ricorso è stato presentato per l’anno 2008. La Commissione dispone la riunione al presente del ricorso nr. ………/10.
Ritiene il ricorrente che il ricorso vada accolto in quanto l’ICI fu assolta nella misura corretta
Resiste l’Ufficio.
Il ricorso merita l’accoglimento.
Dall’esame degli atti, risulta come il Comune per effettuare l’accertamento si sia avvalso di una perizia estimativa, ma tale perizia, a parere della Commissione, parte da presupposti non condivisibili.
Parte cioè dal valore ipotetico futuro del fabbricato da costruire sull’area edificabile per risalire a ritroso considerando i costi di costruzione.
Inoltre il Comune, ha considerato il valore di aree simili, e di atti simili, ma senza allegare tali atti all’avviso qui impugnato.
Di conseguenza, la Commissione ritiene che le doglianze della ricorrente siano da accogliere.
Stante la materia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
PQM
La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Così deciso in Brescia il 27/09/2010
SENTENZA DEL 21/06/2011
Preliminarmente al presente vengono riuniti i ricorsi RGR n…… e ……….. per connessione soggettiva ed oggettiva.
Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2007/08/09.
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’accertamento.
Il disposto dell’art. 59 D. Lgs 446/97 demanda ai comuni il potere di determinare i valori delle aree fabbricabili “al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.
Il Consiglio Comunale con delibera del 13/04/07 determinò il valore delle aree edificabili, confermando quello del 2006, posto che anche il listino immobiliare CCIAA del 2005 evidenziava in continuità gli stessi importi.
Secondo Il ricorrente, pertanto, il comune non può pretendere nulla di più di quanto versato nel rispetto delle delibere di cui sopra.
Il comune sostiene che per alcuni anni i valori di cui sopra avevano significato autolimitativo dell’azione d’accertamento, per altri ed esattamente il 2007/08/09 avevano un significato indicativo e non autolimitativo e che pertanto potevano essere applicati retroattivamente quelli determinati nel regolamento comunale del 2010.
Secondo il comune per la determinazione del valore degli immobili ai fini ICI è da considerarsi legittima l’applicazione anche retroattiva del regolamento comunale di cui all’art. 59 sopra richiamato, in quanto quest’ultimo non ha natura imperativa, ma svolge una funzione analoga a quella svolta dal c.d. “studi di settore”.
In realtà, l’art. 44 del regolamento comunale ICI recita che “il presente regolamento ICI entra in vigore il 1 gennaio 2010. Dalla medesima data si intende revocata la previgente regolamentazione comunale in materia ICI”. Secondo la Commissione, pertanto, il comune doveva rispettare la previgente normativa, revocata solo dal 1 gennaio 2010.
Nel merito, il ricorrente eccepisce che il comune considera carta straccia le delibere precedenti, irridendo il principio di affidamento e basandosi unicamente sulla perizia Lupatini.
In particolare viene contestata questa perizia valutativa, la quale basa la ricostruzione del valore dei terreni prevalentemente avendo riguardo al valore degli edifici realizzabili e deducendo da esso i costi necessari per l’edificazione, nonché il profitto del costruttore.
La Commissione osserva che il valore di vendita del teorico fabbricato astrattamente costruibile è presunto senza essere supportato da alcuna prova, così pure per quanto concerne i costi e l’utile dell’operatore.
Si osserva inoltre la manifesta illogicità di tale processo valutativo in quanto così procedendo si arriverebbe all’assurda conclusione che tanto minore è l’utile che il costruttore si attende di ottenere da una operazione immobiliare, tanto maggiore è la somma che egli sarebbe disposto a pagare per l’area sulla quale tale operazione deve essere realizzata.
In sintesi, il comune arriva a determinare il valore dei terreni in oggetto solo attraverso un processo deduttivo mediante l’utilizzo di numerose presunzioni, che dovrebbero avere quanto meno i presupposti della gravità, precisione e concordanza. Meglio sarebbe stato applicare, così come implicitamente richiesto anche dal ricorrente il D. Lgs. 504/92 art.5, il quale stabilisce, ai fini ICI, che il valore delle aree fabbricabili è costituito dal “valore venale in comune commercio, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Concludendo, per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene il ricorso fondato.
P.Q.M.
La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e annulla gli avvisi impugnati.
Brescia, 21/06/2011
Sulla base di questi pronunciamenti, con particolare riferimento al fatto che per gli anni fino al 2009 possono essere considerati validi i valori vigenti all’epoca, ci pare opportuno riportare questi valori, a titolo informativo e non probatorio, nella seguente tabella.
|
Tipo Area
/ anni
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
SP
|
12,91
|
12,91
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
16,50
|
16,50
|
25,70
|
|
D da urbanizzare
|
20,66
|
20,66
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
33,00
|
33,00
|
60,80
|
|
D urbanizzata
|
46,48
|
46,48
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
77,00
|
77,00
|
122,50
|
|
C da urbanizzare
|
30,99
|
30,99
|
46,00
|
46,00
|
46,00
|
50,60
|
50,60
|
141,80
|
|
C urbanizzata
|
72,30
|
72,30
|
110,00
|
110,00
|
110,00
|
121,00
|
121,00
|
237,70
|
|
B1
|
92,96
|
92,96
|
130,00
|
130,00
|
130,00
|
143,00
|
143,00
|
247,00
|
|
B 2-1
|
92,96
|
92,96
|
125,00
|
125,00
|
125,00
|
137,50
|
137,50
|
237,70
|
|
B 2-2
|
92,96
|
92,96
|
120,00
|
120,00
|
120,00
|
132,00
|
132,00
|
217,80
|
Suggeriamo ai cittadini che hanno ricevuto gli accertamenti di assumere questi valori per valutare la congruità dei propri versamenti ICI effettuata negli anni dal 2005 al 2009, e, nell’ipotesi che i loro versamenti non siano coerenti con tali valori, di imboccare la strada dell’accertamento con adesione sulla scorta dei valori tabellari e non sulla base della perizia del Comune, la cui validità secondo la sentenza decorre al massimo dal 1 gennaio 2010.
Sentenza del 27/09/2010
Sentenza del 21/06/2011
Tabella valori ICI aree edificabili in base alle delibere di Giunta